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Domanda del sig. Nardin: Ho comprato un alloggio nel 2010 privo del certificato di abitabilita’ che pero’ e’ stato scritto nell’atto che toccava al venditore.Ora dopo quasi due anni non ci sente nonostante avendole fatto vedere lo scritto. Lei crede che andando per via legale la possa spuntare. cortesemente la ringrazio Nardin Daniele
Risposta del nostro Avvocato: La mancata consegna della certificazione di abitabilità è un inadempimento contrattuale che può dare luogo alla risoluzione del contratto o far nascere l’obbligo di risarcire il danno. Naturalmente, prima di iniziare l’azione civile, devono essere valutati attentamente il contenuto del contratto di compravendita e le condizioni dell’immobile.
Cordialmente Avv. Rita Marinone
Domanda del sig. Dogliotti: buongiorno,vorrei porle,una domanda, grazie il giorno,02/10/2009,ebbi un incidente, con motorino, per causa scoordinamento stradale, premetto che sono cardio trapiantato,subii un trauma e infrazione corticale nona costa emitorace dx.mi rivolsi ad un Legale, per denuciare, una non manutenzione, dell’asfalto,chiamando in causa Comune di Sanremo, (vigili urbani),per essere risarcito, del danno,ma Avvocato mi disse sarà lunga,,,,,ho libero Partrocinio, essendo invalido100% senza lavoro è nessun reddito, a parte i 268euro mensili, per Invalidita civile.il mio Legale, ha gia, fatto causa Comune,Sanremo,ma mi dice che adesso spetta al Giudice fissare udienza. già,tre udienze,sono state rimandate, data sconosciuta,Gentile Avvocato, le chiedo, con estrema gentilezza, se Lei, potrebbe,darmi info per questo caso.? cordialmente,ringrazio Dogliotti Giuseppe.
Risposta del nostro avvocato: Essendo Lei già assistito da un avvocato, non posso esserLe d’aiuto. Le consiglio di rivolgersi al collega che La assiste e di chiedergli tutte le informazioni e delucidazioni di cui ha bisogno. Se non è soddisfatto del suo operato, pur se Lei è stato ammesso al “Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato”, può rimettergli il mandato e decidere di rivolgersi ad un altro avvocato.
Cordialmente Avv. Rita Marinone
Domanda della Sig.ra Tizi: Mio marito ha avuto in eredita dal cugino Paul (figlio unico nubile,)che assistevamo da 15 anni La casa dove viveva con il padre Jean unico rimasto di 96 anni, allettato. Paul nel testamento mette le sue disposizioni per il padre incaricandoci di accudirlo e senza spostarlo dalla loro attuale abitazione salvo il caso di necessità .Jean il padre muore 19 giorni dopo Paul II testamento di Paul viene aperto dopo la morte di Jean. Altri cugini legatari ed eredi con mio marito per legge (senza testam,i di una casa di jean vogliono fare azione di riduzione nei nostri confronti per il lascito di Paul possono farlo, non essendo legittimari , e non essendoc più ascendenti. Grazie .
Risposta del nostro Avvocato: Paul era proprietario o comproprietario dell’immobile in cui viveva con il padre? La disposizione testamentaria di Jean può naturalmente valere solo per i beni dei quali egli era proprietario al momento della sua morte. Il padre aveva comunque diritto ad una quota di legittima sull’eredità del figlio. Poiché mi sembra di capire che Jean è morto senza fare testamento, la sua eredità va devoluta per legge. La questione deve essere valutata più approfonditamente.
Cordialmente
Avv. Rita Marinone
Domanda: Salve da circa 20 giorni ho acquistato un immobile all’asta, versando interamente il saldo, ma nel momento in cui si doveva fare il decreto di trasferimento di proprietà il custode i il giudice di dono resi conto che mancava da un mese il rinnovo ventennale della trascrizione del pignoramento, ma mi ha rassicurata dicendomi di no preoccuparmi che i creditori avendo interessa a risquotere i soldi avrebbero al più presto fatto la rinnovazione e io avrei avuto il decreto di trasferimento. Ma io mi chiedo, è valida un’asta dove non è stata rinnovata la trascrizione ventennale del pignoramento? si sana anche se fatta successivamente?? mi faccia sapere grazie
Risposta del nostro Avvocato: Sì. La trascrizione è rinnovabile e la cancellazione del pignoramento non sarebbe comunque automatica allo scadere dei vent’anni.
Cordialmente
Avv. Rita Marinone
Domanda del sig. Claudio
“salve avvocato vorrei chiederle un informazione riquardante alcune cambiali che
mi sono dimenticato in data del 1990 e possibile riscoterle dopo tutti questi
anni”
Risposta del nostro Avvocato:
“No, se non c’è un atto interruttivo (come una raccomandata o un altro atto scritto con il quale lei ne richiedeva il pagamento) le cambiali non possono più essere azionate. Il termine di prescrizione è di dieci anni.”
Domanda della Sig.a Olga:
Attualmente non psseggo nessun bene immobile. Alla morte di mia madre erediterò alcuni immobili di famiglia. Sono coniugata senza figli, ma vorrei fare testamento e lasciare a mio marito il solo usufrutto di questi beni, ma non l’eredità perchè desidererei che tali beni passassero ai miei nipoti e non ai suoi in caso di mia premorienza.
I beni ereditati sono parte della legittima o esiste un modo per evitare di lasciare tale eredità?
Risposta del nostro Avvocato:
Come recita l’art. 540 c.c. “A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge”. Suo marito, in caso di Sua premorienza, ha diritto alla metà di tutti i Suoi beni. Nel caso in cui, lasciandogli il solo usufrutto dei beni immobili, Lei leda la sua quota di legittima, Suo marito potrà fare azione di riduzione od anche operare la scelta prevista dall’art. 550 c.c. Vista la delicatezza della materia e la possibilità di lasciare ai Suoi successori una fonte di contrasti, Le consiglio di rivolgersi ad un professionista prima di operare una scelta di questo tipo.
Domanda del Sig, G. Leva:
Gradirei conoscere se anche per le locazioni commerciali è previsto “il termine di grazie
Risposta del nostro Avvocato:
Con termine di grazia si intende il termine che il conduttore può chiedere, nel procedimento di sfratto per morosità, per sanare la morosità stessa. Il Giudice può concedere sino a tre mesi di tempo. La legge lo prevede espressamente solo per i contratti ad uso abitativo. Non vi sono norme vincolanti che impediscano al giudice di concederlo per le locazioni per usi non abitativi, ma il termine di grazia in questi casi in genere non viene concesso. Tanto più che la Corte Costituzionale nel 2001 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità del conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria, previsto da tale norma solo per i contratti locatizi ad uso abitazione.






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